Il nuovo procedimento legislativo // Verso il referendum, n. 5


schermata-2016-12-01-alle-11-30-01La riforma riscrive l’art. 70 della Costituzione che, nel testo oggi in vigore, attribuisce la funzione legislativa collettivamente alle due Camere e prevede un unico procedimento legislativo.

La nuova norma è più complessa (composta da 438 parole, rispetto alle 9 attuali) a causa della differenziazione delle funzioni delle camere.

Qualche dubbio sulla disposizione in esame deriva non tanto dalla sua lunghezza della disposizione, quanto dal carattere complessivamente «dilemmatico»[1] che la previsione assume. Essa infatti, nel combinato disposto con altre norme costituzionali, prescrive svariati procedimenti legislativi che, secondo alcuni autori, sarebbero complessivamente 9 (per altri 12). Al di là del linguaggio adottato nella riforma, i procedimenti possono essere divisi tra bicamerali perfetti e asimmetrici.

Le leggi approvate secondo il procedimento bicamerale perfetto (art. 70, c. 1) prevedono la doppia lettura (una della Camera e una del Senato) come nel vigente art. 70. Tale procedimento è previsto per un elenco tassativo di materie che possono essere ricondotte ai seguenti ambiti:

a) leggi costituzionali o di revisione costituzionale;
b) leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche;
c) leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali sui referendum;
d) leggi concernenti l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni dei Comuni e delle Città metropolitane;
e) «norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea»;
e) altre leggi previste in attuazione del Titolo V riformato.

I procedimenti bicamerali asimmetrici prevedono invece diverse modalità di intervento del Senato che però, in ultima istanza, soccombe alla volontà della Camera. Essi sono:
a) procedimento monocamerale (art. 70, c. 2 e 3) che dovrebbe essere applicato a tutte le leggi (tranne a quelle di cui al primo comma) e che attribuisce alla Camera la competenza finale delle approvazioni e concede la possibilità al Senato di esaminare il provvedimento e di deliberare proposte di modifica;
b) procedimento monocamerale con intervento “qualificato” del Senato (art. 70, c. 4) che, in caso di ricorso dello Stato alla cd. “clausola di supremazia” (di cui si dirà nel prossimo post), stabilisce che la Camera possa discostarsi, con il voto della maggioranza assoluta dei componenti, dalle proposte di modifica del Senato votate anch’esse a maggioranza assoluta;
c) procedimento monocamerale con obbligatorietà dell’esame del Senato (art. 70, c. 5) per le leggi di bilancio nel quale i tempi per le proposte di modifica sono abbreviati a 15 giorni (anziché i 30 previsti negli altri procedimenti).

Va segnalata un’altra significativa modifica che prevede il “voto a data certa”: il nuovo art. 72, c. 7, prescrive una pronuncia definitiva della Camera, entro settanta giorni, su provvedimenti del Governo che esso ritiene essenziali per l’attuazione del suo programma (salvo però non prevedere cosa potrebbe succedere se il Parlamento decida di non  decidere entro i settanta giorni prescritti).

I conflitti sulla competenza legislativa tra le due Camere si risolveranno con un’intesa tra i Presidenti delle Camere.

Lo scopo di questo nuovo procedimento legislativo, nell’intenzione di chi ha scritto la riforma, è quello di rendere più veloce l’approvazione delle leggi e dare una chiara prevalenza alla Camera dei Deputati (e alla maggioranza del momento che con l’Italicum avrà, sempre e comunque, un numero di seggi pari al 54%).

A mio giudizio, il problema non risiede nella stesura (complicata) dell’articolo 70: una complicazione inevitabile in un sistema bicamerale differenziato. Risiede piuttosto nell’idea che in esso viene tradotta: dare alla Camera una prevalenza (anche) su tutto ciò che è di competenza delle regioni (dal bilancio, indice di una autonomia ormai evanescente, all’invasione delle competenze con la “clausola di supremazia”), contraddicendo quindi la rappresentanza territoriale che si è introdotta con il Senato delle autonomie.



[1] S. Staiano, I nuovi procedimenti legislativi, in «Federalismi.it», 22 giugno 2016.

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