Una donna prefetto al prezzo di una confusione normativa


In un articolo di commento alla notizia sulla nomina di Simona Brambilla a Prefetto del Dicastero per la vita consacrata, Lorenzo Prezzi ha portato bene alla luce, oltre al coraggio della nomina, la tensione che si manifesta nella configurazione giuridica della stessa. Vorrei riportare integralmente il passo che esprime meglio proprio questa interna tensione:

La dottrina canonistica che ha supportato la costituzione apostolica è attribuita al card. Gianfranco Ghirlanda che ha presentata il documento alla stampa. In realtà è frutto dell’insegnamento del diritto canonico in Gregoriana e in altre facoltà pontificie. In esso si afferma che le posizioni direttive in curia non dipendono dalla posizione gerarchica, non sono legate all’ordinazione, ma sono giustificare solo dal mandato conferito dal papa.

È il mandato che conferisce l’autorità di governo e non l’ordinazione. Si è quindi distinto il potere del governo dal potere dell’ordine, superando una precedente fusione attiva ancora nel Vaticano II e confermata nel Codice di diritto canonico. Al canone 129 esso prevede come abili alla potestà del governo gli appartenenti all’ordine sacro mentre i fedeli laici «possono cooperare a norma di diritto«”.

Le affermazioni contenute in queste 9 righe sono tutte importanti, ma rivelano diverse contraddizioni, che meritano di essere accuratamente identificate:

a) La nomina del Prefetto Brambilla presuppone certamente una interpretazione giuridica, che viene difesa da diversi autori e da intere facoltà, ma altrettanto certamente difetta di fondamento normativo. Giustamente i giuristi hanno anche un compito creativo, profetico e costruttivo, ma non possono presupporre norme inesistenti o ignorare norme esistenti. I fatti possono precedere le leggi, ma le leggi devono dare il quadro perché i fatti possano acquisire valore esemplare.

b) Una teoria meramente giuridica dell’esercizio della autorità nella Chiesa, e in particolare nella Curia romana, è costretta ad aggirare, con molta fatica, la grande novità voluta dal Concilio Vaticano II, e che ha superato quella distinzione tra giurisdizione e ordine, grazie alla quale per almeno un millennio si è considerato l’episcopato non come un sacramento.

c) Per questo il dettato del can. 129 non lascia molto spazio alla creatività: i soggetti laici uomini o donne possono collaborare, non presiedere. Se si vuole che le cose stiano diversamente occorre cambiare il canone 129 con tutte le conseguenze che questo comporta. Nominare prefetto un soggetto “non ordinato” (e affiancargli un pro-prefetto ordinato) crea un problema di certezza del diritto all’interno dell’ordinamento, al quale occorre al più presto porre rimedio normativo.

d) Il prezzo che si paga, per questa operazione, è una concentrazione ulteriore della autorità nel solo papa: è il papa che dà mandato e quindi il soggetto non ordinato appare titolare di una autorità che ha tutto il suo fondamento soltanto nel papa. Anche questo non è propriamente un segno di coerenza rispetto alla “piramide rovesciata” di cui si parla da almeno 10 anni. Qui la piramide è assolutamente non rovesciata, ma ancora più verticale e verticistica. Il prezzo alto è una più forte burocratizzazione papale della curia: curiosa nemesi per un pontificato che favorisce una chesa “in uscita”, ma solo se autorizzata dall’alto.

e) Inesatto è dire che «si è distinto il potere del governo dal potere dell’ordine, superando una precedente fusione attiva ancora nel Vaticano II e confermata nel Codice di diritto canonico». Le cose non stanno affatto così. La distinzione tra potere di governo e potere di ordine è uno dei luoghi comuni del sapere medievale e tridentino. E’ stato proprio il Vaticano II a tornare ad un modello più antico e meno burocratico. La ritrovata unità di potere di governo e di potere sacramentale, che i giuristi spesso non comprendono o trascurano, è uno dei punti-chiave del Concilio. Essa permette di rileggere unitariamente i tria munera, senza isolare il governo né dalla Parola né dal Sacramento. Questa svolta non si può cambiare con una nomina prefettizia. Se si vuole attribuire autorità “solo di governo” ad un laico o ad una laica, occorre riformare il codice. Se di vuole riconoscere l’autorità di una donna, senza cambiare il codice, occorre ordinarla. Non c’è una terza via.

f) La riforma della Chiesa si può fare solo modificando le norme, non agendo praeter legem o contra legem. Il giusto riconoscimento della autorità della donna non può reintrodurre, solo per la donna, quelle distinzioni inadeguate che il Concilio Vaticano II ha inteso esplicitamente superare.   Al coraggio obiettivo del gesto occorre far seguire il coraggio normativo della riforma. Senza una riforma del Codice il riconoscimento della autorità femminile sarà affidato all’estro, alla sensibilità o al tatto dell’altro o del momento, ma non potrà diventare istituzione in sé e per sé.

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