Amoris Laetitia: “inizio di un inizio”


fidalgodelmissier

 

Presso l’ Accademia Alfonsiana. il 9 maggio scorso, si è tenuta la presentazione di un volume, frutto del lavoro di seminario che lungo l’anno accademico ha impegnato docenti e studenti della Accademia in un prezioso lavoro di confronto e di scavo del testo: il libro si intitola Amoris laetitia. Il Vangelo dell’Amore: un cammino da intraprendere…a cura di Giovanni Del Missier – Antonio G. Fidalgo, Padova, EMP, 2018. In occasione della presentazione ho tenuto una breve relazione che riporto qui sotto.

 

I cambiamenti più decisivi di AL e ciò che resta da cambiare. Un solenne “inizio di un inizio”

di Andrea Grillo

L’apprezzamento convinto per il testo di AL non deve nascondere alla vista e alla coscienza ecclesiale che si tratta, per molti versi, solo di un grande e solenne “inizio di un inizio” – secondo la famosa definizione che K. Rahner diede del Concilio Vaticano II. A tal proposito voglio proporre tre idee: presento molto rapidamente e in modo oltremodo sintetico le fondamentali novità del testo. Ma poi, basandomi su alcune opere di commento assai recenti, metto a tema due aspetti per risolvere i quali il testo di AL ha bisogno di un cammino ecclesiale, teologico e pastorale di approfondimento e di avanzamento.

a) I punti di novità acquisita: la uscita dal modello ottocentesco di dottrina/disciplina matrimoniale

– muta l’autocomprensione del magistero

Ossia il magistero non solo non pretende di risolvere tutte le questioni, ma implica il riconoscimento strutturale di “altre autorità”: la struttura dei primi numeri di AL contestualizza il magistero papale e sinodale nel corpo ecclesiale, ossia in una articolazione in cui stanno, necessariamente, e con un competenza “più autorevole” in termini di determinazione, il magistero dei singoli vescovi, quello dei singoli parroci e, infine, quello delle coppie, con la loro storia e la loro coscienza.

muta il ruolo del diritto canonico in rapporto alla pastorale

il definirsi di una “meschinità” (pusilli animi est…AL 304) della pretesa di giudicare un soggetto “esclusivamente sulla base della conformità del comportamento con una legge oggettiva” ridimensiona strutturalmente le pretese di un “sapere giuridico” che solo a partire dal codice del 1917 ha ritenuto di sequestrare in sé l’orizzonte della “fedeltà al vangelo”. La riapertura del campo pastorale è “fedeltà al fenomeno amore”, non relativizzazione della legge.

muta la comprensione della relazione tra alleanza matrimoniale e alleanza Cristo/Chiesa

La teologia del matrimonio è apparsa, negli ultimi decenni, o giuridicamente congelata o sistematicamente surriscaldata. Intendo dire che la relazione tra rapporto marito/moglie e il rapporto Cristo/chiesa ha assunto sia storicamente sia nella chiesa contemporanea una assoluta irrilevanza o una rilevanza totalizzante. AL riconduce la analogia e il segno alla sua proporzione più adeguata, definendo “imperfetto” il segno e la analogia (AL 72-73). Questo è un passaggio decisivo per ridimensionare il “massimalismo teologico” che è fiorito soprattutto dopo FC.

muta la posizione dell’amore rispetto al matrimonio: protologia e escatologia

Infine, ma forse si dovrebbe dire, anzitutto, emerge dal testo di AL una grande e non nuova consapevolezza del carattere “escatologico” dell’amore (soprattutto il cap IX e l’ultimo numero del testo) . L’amore è orizzonte originario e definitivo, che non può essere semplicemente appiattito sulla “manifestazione del consenso”. La storia dell’amore ha un prima e un dopo rispetto alla logica contrattuale. Ciò riapre i giochi sulla “storia del vincolo” e sulla esigenza di accompagnarla, discernerla e integrarla.

Questi 4 punti aiutano a comprendere bene le problematiche che rimangono aperte, grazie alla struttura processuale che AL – sulla base di EG – ha introdotto e che ora vale anche per la sua recezione.

b) La penitenza in questione: oltre il foro interno

Il primo punto critico che vorrei affrontare riguarda una delle domande più radicali che hanno preparato, accompagnato e seguito il testo di AL: ossia la “assolvibilità” dei soggetti battezzati, la cui storia conosce il divorzio rispetto al vincolo sacramentale e il sorgere di un nuovo vincolo civile. La domanda è: un tale soggetto “può essere assolto” e quindi può accedere alla pienezza eucaristica?

Un recente studio di B. Petrà, che qui non ha bisogno di presentazioni, mette bene in luce, con la sua consueta e puntigliosa esattezza, la assenza del “vocabolario penitenziale” nel testo di AL (cfr. B. Petrà, la questione penitenziale dal Sinodo 2014 all’Amoris Laetitia, “RL”, 104/4(2017), 145-159). La soluzione “in foro interno” proposta da AL ha i suoi limiti, che non dipendono però da AL, ma dalla concezione di “sacramento della penitenza” che in essa viene presupposta.

Anzi, vorrei dire così: proprio la limitatezza della soluzione proposta – che è soluzione autentica, ma dalla efficacia strutturalmente limitata – costringe ad una riflessione più radicale. Il “foro interno” è una astrazione che può risultare pericolosa rispetto alla istanza del primato del tempo sullo spazio e della elaborazione di “cammini” di accompagnamento, discernimento e integrazione per i soggetti.

La tradizione penitenziale si è concentrata sulla sola assoluzione in circostanze storiche e teoriche piuttosto limitate e con una forzatura obiettiva rispetto alla “res”. Vorrei dire, in altri termini: il sacramento della penitenza comporta sempre un processo di elaborazione degli “atti del penitente”. Siamo noi a non vederlo più e a scoprirlo, magari obtorto collo, solo nel caso delle crisi del matrimonio. Ma proprio su questo punto il sacramento della penitenza in nessun modo può contribuire a confermare il modello borghese di scissione tra “rilevanza privata” e “rilevanza pubblica” del matrimonio. La ricostruzione di una “trama comunitaria”, che tanto sta a cuore ad AL, esige la riscoperta delle “opere penitenziali” come cammino di conversione dei soggetti feriti dal loro matrimonio e aperti alla possibilità di reintegrazione e rifioritura.

Ciò che AL non poteva fare, ma che deve fare la sua recezione, è una accurata riflessione sullo statuto sistematico e processuale del “fare penitenza” nella Chiesa, cosa che da un lato non è mai del tutto riducibile al sacramento, al cui interno, tuttavia e d’altro canto, la riscoperta della processualità – o non immediatezza – rimane passaggio essenziale. Accanto ad un “foro interno” (coscienza), e a differenza del “foro esterno” (tribunale canonico) si apre un “foro pastorale” in cui presenza comunitaria e lavoro penitenziale si intrecciano necessariamente. Di ciò occorre essere non solo consapevoli, ma prendersi cura nel lavoro pastorale, per saper trasformare le comunità in luoghi realmente capaci di – e interessati a  – accompagnare, discernere e reintegrare.

c) La necessaria profezia dei canonisti: indissolubilità e adulterio da ripensare

Il secondo punto che desidero mettere a tema è quasi paradossale: proprio il documento che ha segnato, 100 anni dopo il sorgere di un Codice di diritto canonico, un forte ridimensionamento della autorità canonica in campo matrimoniale – lavorando sia sulla procedura, sia aprendo lo spazio di un “foro pastorale” – esige, per la sua recezione, la profezia e la creatività dei canonisti.

Il libro di W. Kasper, appena pubblicato, (Il messaggio di Amoris Laetitia. Una discussione fraterna, Queriniana, GdT 406, Brescia 2018) presentando con grande pacatezza la rilevanza del testo di AL, pone alcune questioni intorno alla “indissolubilità” che possono bene legarsi alle parallele questioni sollevate da J-P. Vesco (Ogni amore vero è indissolubile. Considerazioni in difesa dei divorziati risposati, Queriniana, GdT 374, Brescia, 2015 ) sulla nozione di “adulterio”. In questo campo, è bene ricordarlo, abbiamo bisogno di canonisti capaci di creatività, ossia disposti a considerare non solo la reale “lex condita”, ma anche la possibile e forse necessaria “lex condenda”. Come sempre è successo. E come invece oggi sembra assurdo chiedere.

Un breve testo di Kasper ci è utile a tal proposito proposito: “Il concetto di indissolubilità esprime solo in modo imperfetto questo carattere di dono del vincolo matrimoniale” (44). Questo che cosa significa? Che è compito del canonista studiare la “normativa” più adeguata per dar conto della “indissolubilità”/fedeltà e della sua infrazione, ossia dell’adulterio. Una elaborazione giuridica intorno a questa coppia diventa oggi un compito inaggirabile. E la elaborazione della nozione non esclude la rielaborazione della “sanzione”, ossia implica la esigenza di concepire la “sanzione” in modo anche diverso dalla scomunica.

In effetti, se osserviamo bene la condizione attuale, scopriamo di essere di fronte ad una “falla” del sistema, “falla” che AL ha generato e di cui non può essere considerata immediata responsabile. Proviamo a fotografarla in forma assai schematica:

– ANTE AL: la condizione del “battezzato divorziato risposato civilmente” poteva avere solo tre uscite verso la comunione: o chiedeva il riconoscimento della nullità del vincolo sacramentale, o sceglieva di vivere in continenza le seconde nozze, o si asteneva dalla comunione sacramentale per la vita intera.

– POST AL: continuano, ovviamente le tre opzioni precedenti, ma si apre una quarta opzione che potremmo però definire “incompiuta”. Ossia, nel cammino “in foro interno”, il soggetto può riconoscere in sé e veder riconosciuto sul piano pastorale lo “stato di grazia” della propria esistenza in “seconde nozze”. Ma questa condizione complessa, che la legge civile consente e riconosce, in quale rapporto si pone con la legge ecclesiale? In altri termini, come può la legge ecclesiale riconoscere la condizione “riconciliata” del soggetto civilmente risposato?

Questo punto ha bisogno di creatività giuridica, senza la quale l’ordinamento non avrebbe modo di riconoscere e di tutelare soggetti altrimenti “invisibili”. Ciò potrebbe avvenire almeno in due possibili direzioni:

– considerando la “morte morale” del vincolo sacramentale e il riconoscimento del vincolo civile, anche se non di carattere sacramentale;

– introducendo una specifica dispensa, con sospensione degli effetti del vincolo sacramentale e riconoscimento ecclesiale del vincolo civile.

Questo sviluppo, in altri termini, sta sicuramente “oltre” AL, ma è reso necessario dalla considerazione dello sviluppo che AL profeticamente ha introdotto. Se AL rende possibile “far pace” con la condizione di “seconde nozze”, la sua recezione deve rendere “opponibile ai terzi” la condizione di comunione riconosciuta anche sacramentalmente.

In ultima analisi, potremmo dire che nel considerare i “limiti” della legge oggettiva, AL rilegge non soltanto la comprensione delle “seconde nozze”, ma permette di distinguerle in modo sempre più accurato dalla fattispecie dell’adulterio. Credo che nel cammino che va da FC ad AL abbiamo assistito ad una graduale riconsiderazione della differenza tra “adulterio” e “seconde nozze”. Non solo perché la differenza che FC propone tra divorziato non risposato e divorziato risposato ha acquisito una sua plausibilità, per quanto limitata; ma anche perché il peccato di “adulterio” deve passare, dal punto di vista penale, dalla comprensione di “reato permanente” a quella di “reato istantaneo”. La stessa interpretazione del canone 915 – come ostacolo invalicabile alla reintegrazione dei divorziati risposati – merita una profonda revisione, poiché, con la sua lettura in termini di “responsabilità oggettiva”, non tiene conto né della storia dei soggetti, né delle diverse modalità di accesso e di stabilità nelle seconde nozze. La “ostinazione” nel permanere nella condizione di peccato grave non può essere più semplicemente identificata con il sorgere oggettivo del nuovo vincolo civile. Ma questo non basta. Occorre che il “sistema giuridico ecclesiale” possa essere messo “in asse” rispetto alla profezia che il sacramento ha già realizzato.

Conclusioni

Insomma, per concludere, lo spazio processuale della pastorale che AL introduce nel rapporto tra Chiesa e soggetti cosiddetti “irregolari”, pur essendo stato pensato con le categorie del “foro interno” e quindi senza la esigenza di una traduzione giurisdizionale in “foro esterno”, deve necessariamente confrontarsi sia con un “fare penitenza” che non è mai riducibile alla invisibilità della contrizione, sia con una riconoscibilità del nuovo legame – come luogo non solo di peccato, ma anche di grazia –  che come tale deve poter essere “opponibile ai terzi” non solo nel mondo civile, ma anche all’interno della Chiesa. Lavoro penitenziale dei soggetti e riconoscimento formale delle seconde nozze sono due “non detti” di AL che attendono la elaborazione e la sperimentazione da parte della recezione pastorale e comunitaria, per la quale occorre un contributo di una rinnovata dottrina sacramentale e di una canonistica capace di accedere anche ad una “lex condenda”. In fondo, non si tratta di “cose nuove”, ma di pratiche antiche, che ci siamo dimenticati. Molto antico è costruire cammini di riabilitazione del soggetto; molto antico è adeguare la legge alla realtà, e non solo la realtà alla legge, Questo è compito della recezione di AL. Non bisogna mai dimenticare, infatti, che la recezione è parte integrante e qualificante del Magistero della Chiesa. Per la quale recezione occorre un lavoro specifico, sia di natura teorica, sia di natura pratica, che sappia guardare sapientemente indietro e avanti, per una chiesa davvero “ante et retro oculata”.

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